Art. 28.
(Commercio equo e solidale).

      1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto

 

Pag. 36

forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi partner, che tendono a valorizzare produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale.
      2. I soggetti di cui all'articolo 24 che praticano gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
      3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

          a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

          b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

          c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

          d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

          e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

          f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

      4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

 

Pag. 37